Non è applicabile all’utente della struttura sanitaria pubblica o di una struttura convenzionata in totale esenzione il foro del consumatore, poiché il relativo rapporto non può qualificarsi come contratto, trattandosi soltanto dell’adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalla legge automaticamente attivato dalla richiesta del cittadino –utente. L’azienda ospedaliera non riveste la qualità di “professionista” poiché quando eroga la prestazione a favore dell’utente non agisce nell’esercizio di un’attività imprenditoriale , commerciale, artigianale in quanto il suoi svolgimento deve avvenire senza il necessario rispetto del principio di economicità , atteso che comunque l’erogazione del servizio deve essere assicurata anche se cagiona pe rdite. E’ invece applicabile all’utente di una azienda sanitaria privata non convenzionata il foro del consumatore.

Cass. Civ. Sez. III  02 Aprile 2009 n. 8093

La pronuncia sopra riportata desta non poche perplessità in particolare per quanto riguarda l’inquadramento del rapporto tra struttura sanitaria e paziente.Viene infatti affermato che  tra i precitati soggetti non si concluderebbe (nemmeno per fatto concludente ) alcun contratto:la struttura sanitaria pubblica (o convenzionata) che esegue la prestazione richiesta dall’utente non farebbe altro che adempiere alla obbligazione (istituzionale) di fornire il servizio sanitario .

Si registra pertanto una sorprendente “virata” rispetto a quanto affermato dalle S.U. (11.01.2008) che avevano equiparato ,al fine di valutare profili di responsabilità della struttura sanitaria, quella pubblica a quella privata Si collocava poi la responsabilità della struttura sanitaria nell’ambito della responsabilità contrattuale sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale comporterebbe la conclusione di un contratto. A sua volta anche l’obbligazione del medico dipendente della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto , ma sul “contatto sociale”, avrebbe natura contrattuale. A questo punto è logico aspettarsi che il tema del foro competente in ordine alle liti promosse dal paziente nei riguardi della struttura sanitaria (e dunque se è ad esse ipotizzabile l’applicabilità dell’art. 33 Cod. Cons.) verrà sicuramente ripreso . Le argomentazioni enunciate nella sopracitata sentenza a sostegno della inapplicabilità dell’art. 33 Cod. Cons. non risultano del tutto persuasive: si dice infatti che l’utente sarebbe l’esclusivo (e consapevole) responsabile della radicazione della vertenza all’ambito territoriale della struttura di riferimento. Tale ragionamento , tuttavia, non tiene conto del fatto che sovente il paziente (magari coinvolto in incidente stradale) viene ricoverato in una struttura scelta  (non da lui) ma dai soccorritori ed alla quale (quasi certamente) non si sarebbe rivolto se l’infortunio l’avesse subito nei pressi di casa.