La c.d. legge sul divorzio breve (legge 6 maggio 2015 n. 55), recante “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”,  entrata in vigore lo scorso 26 maggio, completa il quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, recentemente introdotte dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 – recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile – che ha previsto la possibilità di evitare il procedimento di fronte al Tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.

Il legislatore è intervenuto con soli 3 articoli, ma in maniera assolutamente significativa, apportando le seguenti novità: anticipazione della domanda di divorzio, scioglimento anticipato della comunione legale ed applicazione della nuova legge ai procedimenti in corso.

Il primo articolo della nuova legge ha modificato l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 decurtando notevolmente i tempi di separazione necessari per ottenere il divorzio, distinguendo tra quello giudiziale e quello consensuale. Nelle separazioni giudiziali è stato ridotto da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio e il termine decorre – come prima previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Mentre nelle separazioni consensuali, o anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio.

Il termine in questo caso decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Il secondo articolo ha invece modificato l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento anticipato della comunione legale:  in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato. La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra i coniugi in regime di comunione legale.

Il terzo ed ultimo articolo ha infine disciplinato la fase transitoria prescrivendo che le nuove norme – sulla riduzione dei tempi di separazione per la proposizione della domanda di divorzio come sullo scioglimento anticipato della comunione dei beni – si applichino ai procedimenti in corso, anche nei casi in cui il procedimento di separazione risulti ancora pendente.