Tribunale di Pescara, ordinanza del 2025 – Orientamenti conformi:

  • Trib. Ancona, 26 ottobre 2023, n. 1413
  • Trib. Savona, 5 ottobre 2023, n. 709
  • Trib. Alessandria, 28 settembre 2023, n. 822
  • Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26587
  • Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593

Principio di diritto

Il disinteresse del genitore nei confronti della prole, desumibile anche da un comportamento processuale omissivo (es. mancata costituzione in giudizio), può giustificare l’affidamento super esclusivo dell’altro genitore, in quanto sintomatico di inadeguatezza all’esercizio della responsabilità genitoriale. Tale misura può essere disposta anche d’ufficio, in deroga al principio dell’affido condiviso di cui all’art. 337-ter c.c., laddove risulti nel preminente interesse del minore.

Il caso concreto

Nel giudizio di separazione tra i coniugi A. e O., la moglie ha chiesto:

  • l’affidamento esclusivo dei due figli minori;
  • l’assegnazione della casa coniugale;
  • la condanna del marito al mantenimento della prole e alla compartecipazione alle spese straordinarie.

Il padre, regolarmente notificato, non si è costituito nel procedimento. Il Tribunale ha disposto indagini patrimoniali sullo stesso e, sulla base delle risultanze, ha accolto integralmente le richieste della madre.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha rilevato che:

  • il padre non ha mai fornito sostegno economicopresenza morale;
  • i figli manifestano timore verso il genitore, con conseguente rifiuto del rapporto;
  • il resistente è rimasto deliberatamente assente dal processo.

Alla luce di ciò, il giudice ha ritenuto il padre inadeguato a esercitare responsabilmente la genitorialità, disponendo:

  • l’affidamento super esclusivo alla madre, comprensivo delle decisioni fondamentali (salute, educazione, residenza, istruzione);
  • l’assegnazione della casa familiare alla madre, con i figli;
  • la condanna del padre a versare € 500,00 mensili per il mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Spunti di approfondimento

La pronuncia richiama l’art. 337-quater c.c., che consente l’affido esclusivo ove l’affido condiviso sia pregiudizievole per il minore, e si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che considera il disinteresse genitoriale e l’inadempimento agli obblighi come indici di inidoneità educativa.

In assenza di precedenti difformi, si conferma l’orientamento prevalente in favore della tutela sostanziale del minore, anche mediante provvedimenti derogatori e d’ufficio, quando la condotta del genitore denoti disaffezione o pericolosità educativa.