Circa la sostituzione o revoca delle misure cautelari applicate in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cp, ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso “storica”, cioè da tempo radicata e con una riconosciuta stabilità, il giudice ha un onere motivazionale più attenuato circa la persistenza del pericolo cautelare.
Ciò anche relativamente alle ipotesi in cui sussista una distanza temporale significativa tra l’applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa.
In tal modo si è espressa la Cassazione penale sez. II, 10 luglio 2024 n. 27389.
La vicenda nasceva dal rigetto da parte del tribunale del riesame dell’appello dell’imputato avverso l’ordinanza del gip che rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria per reati di associazione mafiosa ed estorsione.
L’imputato ricorreva tramite suo difensore per Cassazione motivando con violazione di legge in ordine agli artt. 125, 178, 274 e 275 cpp e vizio di motivazione in quanto i giudici del riesame avrebbero omesso di dare congrua risposta rispetto agli elementi sopravvenuti dopo al giudicato cautelare limitandosi a consolidare l’ordinanza genetica.