Anche le grigliate di costolette e salsicce finiscono in Cassazione: la vertenza trae origine da un barbecue fisso che, a dire di uno dei contendenti, sarebbe stato installato a distanza non regolamentare dal confine.

Secondo gli Ermellini (Sent. 15246.2017 del 20 Giugno 2017) il barbecue costituito da un manufatto in muratura (e dunque fisso), con tanto di comignolo, deve essere parificato ad un forno e deve pertanto soggiacere alle norme di cui all’art. 890 c.c. (per la costruzione di forni o camini nei pressi dei confini si debbono osservare le distanze stabilite dai regolamenti – comunali o di pubblica sicurezza – o, in assenza di essi, adottare distanze sufficienti atte ad evitare pericoli alla salubrità, solidità e sicurezza).

Nel caso approdato in Cassazione, un condòmino si rivolgeva al Giudice al fine di ottenere la rimozione di un barbecue in muratura posizionato dal convenuto a circa un metro dalle finestre dell’appartamento dell’attore; in subordine chiedeva che il convenuto venisse comunque condannato dall’astenersi al suo utilizzo.

Sia il Tribunale (Como) che la Corte di Appello (Milano) accoglievano la domanda subordinata e disponevano la condanna del convenuto al non utilizzo del precitato barbecue.

La Corte di Cassazione (raggiunta dal ricorso proposto dal convenuto soccombente) aderisce in sostanza alle conclusioni a cui erano giunti i Giudici di merito.

Il manufatto in questione (barbecue) deve essere considerato alla stregua di un forno e, come tale, esige il rispetto delle distanze previste dall’art. 890 c.c.; il rispetto delle predette distanze è infatti correlato ad una presunzione di assoluta nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento nel caso in cui vi sia un regolamento comunale che disponga delle distanze minime. In carenza di regolamenti particolari sussiste comunque una presunzione (relativa) di responsabilità che può essere superata ove la parte interessata provi che, attraverso opportuni accorgimenti, è stato scongiurato ogni pericolo e/o danno al vicino.

Nel caso in questione il ricorrente non è riuscito a sovvertire tali principi e dunque, anche secondo la Cassazione, dovrà tener spento il barbecue.