Il Consiglio di Stato (IV Sezione), con sentenza 8 febbraio 2011 n. 831, ha sancito l’illegittimità del ricorso presentato dall’associazione di tifosi “Giulemanidallajuve”, avverso la sentenza amministrativa emessa avverso la società “Juventus Football Club spa”.

La suddetta sentenza del Consiglio di Stato, ribadisce infatti che affinchè un ente esponenziale sia legittimato in sede di giurisdizione amministrativa a ricorrere, si necessita la presenza dei seguenti elementi:

  1. La lesione dell’interesse collettivo perseguito dall’associazione dotata di una struttura e di un’organizzazione: tale presupposto, a detta del Consiglio di Stato, mancherebbe a Giulemanidallajuve, in quanto la stessa risulta un’associazione creata ad hoc, e mancante di una struttura organizzativa tale da potersi considerare un centro di riferimento per interessi diffusi.
  2. Qualificazione dell’iniziativa processuale diversa dalla “sostituzione processuale”: nell’atto di appello di “Giulemanidallajuve” asseriva che tra i propri affiliati figurassero sia azionisti della Juventus Football Club spa, sia meri tifosi simpatizzanti, ma il Collegio chiariva che i primi non sarebbero titolati a proporre ricorso in quanto avrebbero comunque un interesse simile a quello della società, la quale aveva deciso previamente di rinunciare al ricorso, e quindi non sarebbero titolati alla stregua dell’art. 81 cpc “salvi i casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”; relativamente ai secondi invece, essi costituiscono una categoria che non può essere qualificata come ente esponenziale al solo scopo dell’impugnazione dell’atto nocivo alla società sportiva di riferimento. I tifosi infatti “non sono lesi dal medesimo atto, né sotto il profilo patrimoniale, né sotto quello non patrimoniale, né possono assumere iniziative processuali tendenti a vanificare le determinazioni della società.
  3. Per quanto concerne infine la asserita lesione di immagine derivata dalla sentenza all’associazione, in quanto nell’aver constatato la sussistenza di illeciti commessi dalla società, avrebbe avuto ripercussioni negative sull’ente e sull’immagine dei tifosi, il Consiglio di Stato ha chiarito come il lodo di primo grado individuando solo specifiche responsabilità della società, non ha in nessun modo inciso negativamente sull’immagine della detta associazione e dei partecipanti alla stessa.