La consegna della autovettura all’albergatore comporta la conclusione , con quest’ultimo, di un contratto di deposito ordinario senza che trovino, nello specifico, applicazione le norme sul deposito alberghiero posto che l’art. 1785 quinquies c.c ne prevede la esclusione per gli autoveicoli ( cass. Sez. III 12.03.2010, n. 6048).
Pertanto l’obbligazione (di custodia) dell’albergatore che riceve in consegna il veicolo non ha natura accessoria ma costituisce il risultato che l’albergatore medesimo deve perseguire.
Il depositario ha dunque l’obbligo di restituire al depositante il bene ricevuto in deposito salvo che non provi l’inevitabilità dell’evento-furto nonostante l’impiego della ordinaria diligenza ex. art. 1768 c.c.
Occorre peraltro precisare che essendo l’albergatore un imprenditore, il livello di diligenza da questi esigibile travalica quello del buon padre di famiglia tanto è vero che sullo stesso gravano precisi obblighi di adottare particolari cautele finalizzate ad evitare il furto del veicolo ( evento peraltro prevedibile anche in termini statistici). Lo stesso cliente è legittimato a fare affidamento sulla adozione di tali cautele stante l’attività dell’albergatore organizzata in forma imprenditoriale.
In caso di furto della vettura dunque l’albergatore dovrà risarcire, oltre al valore dell’auto rubata, anche quello di eventuali oggetti ivi lasciati ( purchè la circostanza sia provata dal depositante) nonché eventuali costi sostenuti dal cliente causa l’indisponibilità del veicolo ( noleggio di altro automezzo).