Secondo il Tribunale di Milano, il pedone che attraversando la strada fuori dalle strisce e cade in buca ha diritto soltanto ad un parziale risarcimento del danno subito. Così ha disposto la Sez. X civile del suddetto Tribunale con sentenza del 4/01/2011, ritenendo corresponsabile del danno il pedone poiché “prestare attenzione per non essere investito non gli consente di rendersi conto del cattivo stato di manutenzione della strada”. Difatti, il comportamento colposo del pedone interrompe il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, che in questo caso è ascrivibile al mancato uso della diligenza ordinaria.

Il Tribunale di Milano richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 15386 del 2006, in base alla quale, in tema di responsabilità per cose in custodia, si precisa che trattasi di “responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito”.

Tra l’altro, sempre il Tribunale di Milano, occupandosi in materia civile derivante dalla circolazione stradale, ha stabilito che deve essere riconosciuto un concorso di colpa (nella misura di un terzo) al pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli transitanti e mal valutando la distanza che da questi lo separava (Trib. Milano Sez. V civ. 9/08/2006 n. 9386).