In caso di opposizione a decreto ingiuntivo palesemente infondata e strumentale , l’opponente è tenuto al risarcimento del danno da lite temeraria. Nel caso di specie , l’opponente è stato condannato al risarcimento di euro 1.500,00 a fronte di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito professionale pari ad euro 300,00.

Giudice di Pace di Palermo , 20 marzo 2012

La Sentenza trae origine da una causa (opposizione a decreto ingiuntivo) instaurata da un soggetto che contestava di avere conferito al professionista un mandato professionale .

Nel corso del giudizio il professionista dimostrava incontrovertibilmente la sussistenza del rapporto contrattuale (mandato firmato dall’opponente la cui sottoscrizione veniva peraltro accertata come autentica all’esito di CTU); l’opposizione era dunque stata svolta a meri fini dilatori nella totale consapevolezza della sua infondatezza e pretestuosità . Ciò ha indotto il Giudice di Pace adito a comminare una pesante sanzione a carico dell’opponente per lite temeraria (ex. art. 96 cpc) .

Se si tiene conto che detta sanzione ammonta a cinque volte il valore della vertenza , la condanna evoca quello che in altri ordinamenti viene chiamato danno punitivo .

Ad ogni modo, al di la di come lo si voglia catalogare, il risarcimento del danno da lite temeraria sembra muoversi in spazi ancora troppo ristretti nonostante la riforma dell’art. 96 cpc consenta al giudicante di applicare la relativa sanzione liquidandone l’importo anche d’ufficio.

Va comunque apprezzato il provvedimento del Giudice di Pace qui in evidenza che ha colto a pieno l’essenza ed il ruolo che l’art. 96 cpc dovrebbe svolgere nell’ambito del processo civile; creare un argine solido contro azioni giudiziarie avventate o messe in atto a soli fini dilatori pur sapendo di non avere alcuna chance di uscire vincitori dalla lite.