Emblematica la recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge derivante da un evento imprevisto quale la vincita al Supernalotto implica che la sopraggiunta circostanza debba tenersi conto in sede di separazione dei coniugi, circa la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile, che viene determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In concreto, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha ritenuto comunque obbligato il coniuge, vincitore di un ingente premio al Superenalotto ma malato e senza possibilità di lavorare, al mantenimento della moglie e del figlio, poiché la detta vincita gli consentiva comunque di non subire le conseguenze economiche negative del suo status e quindi di essere in condizione di contribuire ancora al mantenimento.
Infatti, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la possibilità di valutare i miglioramenti che traggono origine da eventi autonomi, ossia non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, ed aventi carattere di eccezionalità, tuttavia ritiene che la vincita al Superenalotto non se ne debba non tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile (determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie).