La Banca deve risarcire il correntista per prelievi abusivi eseguiti da terzi a mezzo bancomat anche prima della denuncia. L’utente (salvo il caso di dolo) risponde solo per 150 euro. Alla banca spetterebbe anche l’onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi.

La Suprema Corte (Cass. Civ. N. 9721 del 26.05.2020), ha infatti accolto il ricorso di due coniugi (il cui conto era stato ripulito per 23 mila euro) che, in precedenza, si erano visti rigettare ogni istanza risarcitoria nei gradi di merito in considerazione della tardiva denuncia benché la medesima fosse avvenuta solo il giorno successivo ai fatti.

In particolare sia il Tribunale che la Corte d’Appello in seguito, avevano ritenuto non assolto (da parte dei correntisti) l’onere della prova ad essi riferibile: dimostrare di non aver agevolato il furto, la clonazione o lo smarrimento avendo fatto attenzione nel custodire con diligenza la carta.

Secondo i Giudici di merito dunque la Banca risponderebbe solo dei prelievi avvenuti dopo il blocco (denuncia).

La Suprema Corte, tuttavia, non condivide tale impostazione: l’onere della prova, al contrario, spetta alla Banca: la stessa è dunque tenuta a fornire la prova che le operazioni contestate siano riferibili al cliente e, questo, sia prima che dopo la entrata in vigore del Dlgs. 11-2010 che ha recepito la direttiva comunitaria 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno; la colpa della Banca va esclusa solo in caso di dolo o colpa grave dell’utente.

Dunque nelle operazioni fatte con strumenti elettronici il rischio del prelievo illecito (prevedibile con idonei accorgimenti) rientra nella attività professionale del prestatore del servizio medesimo.

Quanto alla vicenda della denuncia (ricorda la suprema Corte), la norma di derivazione Comunitaria richiede che la medesima venga effettuata senza indugio; “termine che va nel caso concreto adeguatamente valutato e comunque non oltre 13 mesi dalla conoscenza del fatto”.