La Corte di Cassazione con sentenza 10905 de 31 marzo 20 ha statuito che l’offesa di qualcuno in video chat non configura il reato di diffamazione bensì l’ingiuria aggravata qualora l’offeso sia presente all’episodio.

Un giovane veniva accusato di aver diffamato un conoscente durante una video chat vocale temporanea su piattaforma Google Hangauts: rileva il fatto che il destinatario dei messaggi fosse solo la persona offesa sebbene altri soggetti avessero assistito all’episodio.

In appello era stata riconfermata la sentenza di primo grado che condannava il ragazzo per diffamazione.

La Cassazione ha invece fatto una disamina precisa della differenza tra ingiuria e diffamazione :

  • Il reato d’ingiuria, oggi depenalizzato, puniva l’offesa rivolta direttamente ad un soggetto ad esempio durante una conversazione. Il quale si considera aggravato se l’offesa è rivolta a varie persone.
  • Il reato di diffamazione prevede che il bene tutelato sia la reputazione, opinione sociale diffusa. In tal caso l’offesa viene effettuata indirettamente perché l’offensore si rivolge a terze persone in forma orale o scritta.

Nel caso di specie gli Ermellinni hanno concluso che le frasi offensive dette dall’imputato erano state pronunciate mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa anche se alla presenza di altre persone nella chat vocale. Pertanto l’offeso era parte e non estraneo alla comunicazione offensiva. Il reato dunque veniva qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone ex art. 594 cp, ora depenalizzato ex Dlgs 7/16.