Il coniuge divorziato ha diritto all’assegno di mantenimento per il figlio precario anche se questi è maggiorenne e vive da un’altra parte, purché non sia economicamente indipendente. Così ha deciso la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un imprenditore condannato dai giudici di merito a versare alla ex moglie 400 Euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne, non più convivente, che svolgeva solo lavori precari.

Infatti, l’assegno di divorzio è subordinato alla circostanza che il coniuge non abbia i mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive. L’orientamento prevalente della giurisprudenza consiste nel ritenere la mancanza dei mezzi adeguati sussistente solo quando il coniuge non può mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio.

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione la valutazione circa la precarietà e la modestia delle attività svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno a carico del padre. (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 18 del 3/01/2011).