La sentenza di Cassazione civile sez. III, n. 15720/11 ha chiarito entro quali limiti ANAS è responsabile per la caduta dei massi.

Il caso era quello di un automobilista che mentre era alla guida veniva travolto da taluni grossi massi di roccia franata da terreni di proprietà di terzi, situata ad altezza superiore di un centinaio di metri rispetto  alla strada statale; inoltre tra i terreni e la strada sussisteva altro muro di contenimento della ferrovia.

La suddetta sentenza ha affermato che ANAS  è tenuta ad impedire la caduta dei massi, ma se la frana ha avuto origine da un luogo diverso  da quello in custodia della stessa, l’evento è da considerarsi imprevedibile.

Relativamente alle strade di pubblico transito si ritiene che la responsabilità ex art. 2051 cc sussista riguardo alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada mentre si tratterebbe di caso fortuito nel caso di situazioni provocate dagli stessi utenti, o di imprevedibile alterazione dello stato della cosa che non si riesca a rimuovere o segnalare  per mancanza di tempo strettamente necessario a provvedere, nonostante la sussistenza di un controllo e l’intervento tempestivo e diligente.

Secondo gli ermellini, in relazione ai pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, per fare un giudizio sulla prevedibilità o meno dell’improvvisa modificazione della cosa bisogna guardare al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno: nel caso di una strada, il pericolo può infatti atteggiarsi diversamente a seconda dei diversi tratti della stessa.

Nel caso all’attenzione, sebbene negli anni precedenti si fossero verificate altre frane per cui ANAS negli anni precedenti aveva predisposto opere per far fronte a tale problema, si è ritenuto di classificare come imprevedibile la frana di maggiore consistenza, che ha determinato l’alterazione dello stato della cosa in custodia.