Il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute , del quale è titolare ( la cui tutela ex. 32 Cost. , ove risulti intaccata l’integrità psicofisica , si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale ( la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost. , ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) , e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia , la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Costituzione .

Ne risulta , dunque, confermata la netta distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all’integrità famigliare.

Cass. Civ. , Sez. III, 3 Febbraio 2011, n. 2557

La Sentenza in questione infligge un altro duro colpo alla ormai sempre più “traballante” concezione che vorrebbe inquadrare il danno non patrimoniale nell’ambito di una categoria unitaria così come concepito dalle notissime Sez. Un. 26972 e 26975 dell’ 11.11.2008.

La Corte ribadisce una netta distinzione tra differenti sottocategorie di danno che “ in quanto diverse”vengono diversamente considerate sia sotto il profilo delle modalità di accertamento del danno arrecato sia sotto il profilo della quantificazione del medesimo .

Occorre tuttavia rilevare come , in realtà, la stessa Corte non sia pienamente convinta che le componenti del danno non patrimoniale siano delle mere sottocategorie del medesimo ( inteso come categoria unitaria): risulta infatti piuttosto chiaro che le voci che tradizionalmente compongono la figura del danno non patrimoniale vengono evocate ( anche nell’ambito della sentenza di cui trattasi) con finalità che vanno al di là di mere esigenze descrittive.

E’ prevedibile che il tentativo di non voler riconoscere una vita autonoma al danno morale soggettivo sia destinato a fallire così come si prefigura all’orizzonte una nuova stagione per quello che prematuramente è stato collocato in archivio : il danno esistenziale.