Sulla responsabilità del gestore del ristorante per il furto della borsa di un cliente, si è giunti alla soluzione per cui in caso di sottrazione di oggetti personali in un locale pubblico, si può invocare la responsabilità del gestore solo se rimangono sotto la vigilanza del cliente.

In teoria è sempre possibile chiedere il risarcimento dei danni al gestore per i furti avvenuti all’interno del proprio locale ma occorre fare una distinzione.

Gli artt. 1783 ss del codice civile disciplinano la responsabilità dell’albergatore, e vengono estese dall’art. 1786 c.c. anche ad altre categorie di imprenditori, come titolari di ristoranti, stabilimenti balneari ecc…, però mentre la responsabilità dell’albergatore ex 1783 cc per le cose portate in albergo dai clienti è più ampia, quella del ristoratore, è più limitata per le diverse prestazioni da eseguirsi.

La responsabilità del ristoratore, secondo quanto affermato in più pronunce giurisprudenziali (così Cass. 8268/87), per le cose non consegnate direttamente in custodia, è circoscritta a quelle di cui è opportuno liberarsi come il cappotto, la pelliccia, il cappello…, mentre restano nella vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso, che non ostacolano il pasto.

Dunque in caso di furto di beni come cappotto, pelliccia, cappello, sussiste responsabilità del ristoratore, mentre per gli altri tipi di oggetto come la borsa, che rimangono sotto la diretta sorveglianza del proprietario, il ristoratore non è tenuto a rispondere.

Si è ritenuto configurabile il concorso di colpa del cliente, anche nel caso di una pelliccia smarrita che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di appendere ad un attaccapanni del locale: in tale caso per affermarsi la responsabilità bisogna osservare le modalità ed il contesto in cui il cliente ha consegnato la cosa al titolare del locale o ai suoi dipendenti: cioè se aveva intenzione di lasciare loro la cosa in custodia o se essi stavano solo facendo una cortesia conforme agli usi, ed in quest’ultimo caso la responsabilità è limitata ex art 1783 cc (Cass. 1537/97).

Come chiarito dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 4342/12), tra le cose da ritenersi sotto diretta sorveglianza del cliente rientra la borsa, nell’ipotesi in cui venga riposta sotto o accanto alla sedia: in caso di furto della stessa o degli oggetti in essa conservati è ascrivibile alla negligenza e disattenzione di controllo da parte del proprietario.