La garanzia è un diritto dell’acquirente garantito per legge.

E’, infatti, il Codice del Consumo (agli artt. 128 e segg.) a stabilire in capo al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”. In caso contrario, su di esso grava la responsabilità per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene purché la denunzia avvenga entro 60 giorni dalla scoperta; il compratore potrà scegliere discrezionalmente se sostituirlo o farlo riparare.

La durata della garanzia è ridotta a un anno se l’acquirente non è un semplice consumatore ma un professionista, un imprenditore o un commerciante.

Da nessuna parte, invece, si fa riferimento alla conservazione dello scontrino come condizione per poter usufruire della garanzia post-vendita.

Nonostante quanto dicano molto spesso i venditori, quindi, il diritto del consumatore-acquirente rispetto a un prodotto difettoso prescinde da qualsivoglia onere aggiuntivo oltre a quello di contestarlo entro 60 giorni dalla sua scoperta e di provare di aver acquistato il predetto bene in un determinato negozio a una determinata data.

Chiaramente lo scontrino rappresenta un valido strumento per poter assolvere tale onere probatorio, in quanto su di esso sono riportati tutta una serie di dati come il codice del bene acquistato, il prezzo dello stesso e la data di acquisto. Ciò non vuol dire, però, che si tratti dell’unico mezzo per fornire la prova richiesta all’acquirente in quanto la dimostrazione di aver acquistato il bene presso un determinato venditore può essere pacificamente data anche con altri mezzi, peraltro non solo documentali, come la fotocopia dell’assegno o ai documenti riportanti l’eventuale pagamento fatto con carta di credito/debito, ma addirittura orali, come la testimonianza di un soggetto presente al momento dell’acquisto(utile specialmente per gli acquisti in contanti).

In conclusione, quindi, lo scontrino è solo uno dei diversi strumenti con i quali è possibile fornire la prova necessaria per l’esercizio del diritto di garanzia, di certo uno dei più sicuri ma sicuramente non l’unico.