La Cassazione civile con sentenza a n. 4847 del 27.02.13 a Sezioni Unite, ha stabilito che, in ambito di successione legittima, al coniuge del defunto debbono essere riconosciuti i diritti di abitazione sull’immobile adibito a casa familiare e di uso dei mobili al suo interno ai sensi dell’art. 540 c.c.
Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario e poi diviso tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, con un meccanismo simile a quello del prelegato.
La Cassazione ha chiarito, che la spettanza al coniuge superstite dei diritti suddetti al coniuge superstite è da individuare nella ratio legis di tali diritti, che sarebbe la parificazione dei coniugi relativa non solo al profilo patrimoniale ma anche etico sentimentale, valendo così tale finalità sia per la successione legittima che per quella testamentaria.
Viene posto in luce come la riserva contenuta nel 540 c.c. operi anche qualora il coniuge concorra con altri chiamati, sia in caso operi la testamentaria che la successione legittima. Tali diritti di abitazione e uso sono da attribuire oltre all’ambito in cui sono previsti, cioè la tutela dei legittimari e ciò spiega il mancato richiamo degli artt. 581-582 c.c.
La Corte ha altresì stabilito, relativamente al criterio applicabile per il calcolo del valore della quota del coniuge che i diritti in questione vengano attribuiti al coniuge nella successione legittima, in aggiunta a quelli spettanti secondo gli usi ex artt. 581-582 c.c..
Si può dunque evincere dalla succitata sentenza che tali diritti vengono attribuiti in maniera piena e per calcolarli occorrerà stralciare il loro valore capitale con modalità simili al prelegato e poi dividere tra tutti i coeredi, secondo la successione legittima , della massa ereditaria da cui va detratto il detto valore, rimanendo compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.