Il Condominio è responsabile per aver omesso la custodia e la manutenzione delle parti in comune e conseguentemente va condannato a risarcire i danni cagionati sia materiali, che consistono nei pregiudizi subiti a causa delle infiltrazioni dell’immobile nei suoi elementi strutturali e negli arredi ed accessori ivi contenuti, che non patrimoniali.
La differenziazione dei danni non patrimoniali deve oggi essere necessariamente rivista alla luce della basilare sentenza n. 26972.2008 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite , con la quale la S.C. , abbandonando ogni distinzione del danno non patrimoniale in sottocategorie , ha chiarito che detto danno non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie .
Tribunale Firenze 21 Gennaio 2011, n. 147
La Sentenza in esame suscita interesse nella parte in cui si occupa della questione riguardante i danni non patrimoniali conseguenti a dei fenomeni infiltrativi che per diversi anni hanno afflitto una unità abitativa.
Il Tribunale fiorentino , al di là della applicazione dei principi di cui all’art. 2051 c.c anche ai danni di un Condominio (anch’ esso tenuto a risarcire danni nei riguardi di un singolo condomino per omessa custodia o manutenzione di parti comuni ), e del conseguente obbligo di quest’ultimo a rifondere i danni patrimoniali al condomino che per anni ha dovuto sopportare le conseguenze di periodiche infiltrazioni all’interno del suo appartamento (per gravi carenze di impermeabilizzazioni al tetto), si occupa della questione inerente la risarcibilità (in simili circostanze) dei danni non patrimoniali .
Ebbene muovendo dal presupposto che il condomino ha subito una palese violazione del diritto alla proprietà, che rientra nella categoria dei diritti fondamentali della persona (secondo la interpretazione fornita da diverse pronunce della Corte Europea di Strasburgo) e dunque di un diritto inviolabile della persona ( art. 2 Costituzione) , ha ritenuto di dover condannare il Condominio a risarcire una somma di euro 1.500 per ogni anno (con riferimento al lasso temporale di 5 anni che sono trascorsi tra il momento in cui hanno iniziato a manifestarsi gli episodi dannosi e quello in cui sono stati effettuati i lavori di impermeabilizzazione) a favore del condomino attore .
E’ stato così ritenuto che il condomino ha subito una seria (e non tollerabile) limitazione al diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo così come enunciato all’art. 832 c.c . che delinea i contenuti del diritto di proprietà (tutelato dalla Costituzione all’art. 42).
In conclusione, la limitazione al diritto di proprietà è fonte di danno (anche non patrimoniale) risarcibile.