Il Tribunale di Milano non ammette come criterio di quantificazione del danno il luogo di residenza dei congiunti del defunto. Nei casi di morte di un parente il danno non patrimoniale è ritenuto in re ipsa.

Corte d’Appello Milano , sez.IV , 23 febbraio 2010 , n. 351

La sentenza in questione,  oltre a ribadire l’ormai noto principio secondo il quale la sussistenza del legame di parentela è ritenuto elemento sufficiente a giustificare la liquidazione del danno non patrimoniale, presenta spunti di riflessione in ordine ad un aspetto che, ad avviso di chi scrive, avrebbe meritato maggiore approfondimento dal giudicante.

In particolare viene affermato che , nell’ottica della quantificazione del danno non patrimoniale , il luogo di residenza del congiunto non assume alcuna rilevanza.

In sostanza che questi viva in Italia o , per esempio in Romania, non implica o comunque non incide in alcun modo nella misura e nella entità risarcitoria: viene affermato che il valore della persona e il dolore sofferto dal congiunto superstite non varia a seconda del suo luogo di residenza.

Se ciò dal punto di vista teorico è condivisibile non si può tuttavia prescindere dal contesto economico nell’ambito del quale viene erogato il risarcimento. Per dirla in altre parole l’esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un eguale risarcimento non può essere soddisfatta mediante la attribuzione a ciascuno di questi eguale indennizzo indipendentemente dal contesto economico in cui tale danneggiato si trovi a vivere, poichè in tal modo viene alterato il principio di egualianza. Una determinata somma di denaro deve fare i conti necessariamente con il potere di acquisto che la stessa  esplica in un dato contesto economico .

Pertanto una liquidazione che verrà conseguita nell’ambito di Stati caratterizzati da prezzi di mercato più bassi ( rispetto a quelli del paese in cui si effettua la liquidazione medesima ) dovrà subire una adeguata riduzione.

Vale la pena segnalare che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 maggio 2003 fissa i parametri ed i criteri per il calcolo dei redditi equivalenti attraverso l’attribuzione a ciascun paese di un coefficiente di conversione della parità di potere d’acquisto.

Analoghe tabelle di conversione si possono rinvenire sul sito Eurostat ( link OECD Comparative Price Levels).

È dunque difficile non convenire sul punto che occorra tener conto del luogo ove verrà di fatto utilizzata la somma risarcitoria in considerazione del fatto che, nell’ambito dello stesso, l’acquisto di determinati beni o servizi può avere un costo maggiore o minore rispetto a quelli del paese in cui questa viene determinata.