Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1271 del 28/02/2011 ha affrontato il caso di un imprenditore che ha riportato un danno alla salute, consistente in una sindrome d’ansia somatizzata con disturbi dermatologici, a causa del grave ritardo di ben due anni con il quale ha ottenuto il permesso di costruire in variante per la sua unica attività aziendale in corso. Il Consiglio di Stato ha difatti precisato che il nostro ordinamento, con la legge 69/2009, ha introdotto l’obbligo in capo all’Ente di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le relative disposizioni circa la durata massima dei procedimenti, stabilendo che “le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Secondo il Consiglio di Stato la legge sopra indicata “presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica”.