Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 4318 del 27 Settembre 2021) torna ad occuparsi di obblighi datoriali in materia di misure di protezione della salute dei lavoratori.
Il Giudice Bergamasco, partendo dal presupposto che il vaccino anti covid – 19 non può prevenire (da solo) ogni fattore di rischio sui luoghi di lavoro, giunge ad affermare come le aziende siano tenute ad adottare (oltre a quelle previste dalle prescrizioni emergenziali) ogni ulteriore misura di sicurezza necessaria ad evitare le occasioni di contagio, a mente dell’art. 2087 c.c. e Dlgs. 81.2008.
Pertanto, anche a seguito della entrata in vigore del D.L. 127.2021 (che ha introdotto l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati), sarà onere del datore di lavoro quello di adottare (oltre a quelle già previste dai protocolli anti-covid) anche le misure di sicurezza cosiddette “innominate” che possano concretamente tutelare la salute del lavoratore.
Il problema si porrà, infatti, per tutti quei lavoratori che dal 15 ottobre potranno entrare in azienda senza essere vaccinati e senza nemmeno doversi sottoporre preventivamente al classico tampone in virtù della esenzione (per motivi di salute) dalla campagna vaccinale.
In tali casi, il medico competente potrebbe ritenere tali lavoratori inidonei alle mansioni cui sono addetti in ragione del rischio di contagio di altri soggetti. E’ dunque legittimo ipotizzare che il datore di lavoro, in tali circostanze, potrà richiedere al lavoratore un test molecolare senza che tale iniziativa possa essere sindacata da quest’ultimo.