Lo ha stabilito la Suprema Corte, con una ordinanza della seconda sezione civile, respingendo un ricorso del Comune di Feltre contro la sentenza del Tribunale di Belluno, la quale ultima confermava la decisione del Giudice di Pace bellunese di annullamento della contravvenzione elevata nel 2015 ad un automobilista da parte della polizia locale ex rilevamento del dispositivo mobile ‘Scout speed’ posto sulla volante, in alcun modo segnalato.

Tali dispostivi di rilevazione di velocità devono essere segnalati al pari di quelli mobili posti su strada.

Pena l’annullamento della multa.

Il Codice della Strada prevede l’obbligo di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità, norma che si applica anche per le postazioni “mobili”.

Non rileva infatti che un decreto ministeriale le abbia esonerate dall’esporre la scritta luminosa: secondo tutti i Giudici aditi (in primo, secondo e terzo grado) il Codice della Strada, quale fonte legislativa primaria, prevale sui decreti ministeriali, di rango secondario.

In particolare, la Cassazione ricorda che l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

Il decreto ministeriale del 2017 disponeva invece che “nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento”.