La società che gestisce il servizio integrato idrico deve informare l’utente qualora si registrino consumi anomali al fine di non aggravare il danno; in caso di omissione in tal senso, il gestore del servizio è tenuto a risarcire il danno in favore dell’utente.

A stabilirlo è una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 24904 del 15 Settembre 2021).

Nello specifico, il caso traeva origine da un evento di perdita occulta nello impianto idrico di un utente che aveva determinato rilevanti consumi anomali. Secondo la Corte, una tale circostanza indirizza la attenzione a quegli obblighi di correttezza e buona fede ex. art. 1175 c.c.

In particolare viene affermato il principio secondo il quale il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione dei medesimi (e senza alcuna segnalazione del loro carattere inconsueto), non consente di ritenere assolto l’obbligo informativo dell’ente somministratore nei riguardi dell’utente (impedendo peraltro a quest’ultimo di attivarsi al fine di porre rimedio alla perdita occulta).

A tal proposito, prosegue l’ordinanza, l’addotta mancanza di diligenza dell’utente che non avrebbe provveduto a verificare il corretto funzionamento dello impianto (o per non aver effettuato la autolettura) non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento del gestore per la mancata segnalazione dei consumi anomali. Pertanto, il gestore, è comunque tenuto al risarcimento del danno in favore dell’utente.