Di norma nei rapporti tra venditore e compratore (con riguardo ad unità immobiliari soggette alle norme sul condominio) quest’ultimo risponde unicamente delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva rispetto a quella in cui si sono perfezionati gli effetti traslativi a suo favore.

La questione può però sorgere in occasione del trasferimento di una unità abitativa sita in un condominio nel quale sono stati deliberati lavori di manutenzione o di ristrutturazione.

Sulla circostanza la Suprema Corte distingue tra le spese relative alla manutenzione ordinaria  (a scadenze fisse) e quelle invece correlate ad innovazioni o ad atti di straordinaria amministrazione. In tal caso l’obbligo in capo ai condomini è conseguenza diretta della delibera assembleare (a valore costitutivo) che approva i singoli interventi (a carattere straordinario). Pertanto ove le spese straordinarie fossero state deliberate antecedentemente all’atto di vendita, delle stesse ne risponderebbe comunque il venditore anche se le opere venissero eseguite ad anni di distanza dall’avvenuto trasferimento di proprietà. Del resto lo stesso compratore avrebbe pieno diritto di rivalsa nei riguardi del suo dante causa di quanto eventualmente pagato al condominio in forza del vincolo di solidarietà passiva di cui all’art. 63 Disp. Att. Cod. civ. Occorre tuttavia precisare che la (sola) delibera idonea a rendere operante il principio di cui sopra è quella con la quale gli interventi (straordinari) siano effettivamente approvati in via definitiva a nulla rilevando delibere meramente preparatorie o a carattere interlocutorio e dunque prive del carattere di definitività.