La questione approdata in Cassazione trae origine da una vicenda che aveva visto un condomino trasformare in autorimessa un vano di sua proprietà sito al piano terra del complesso condominiale: in particolare l’intervento era consistito nell’allargamento di una finestra poi trasformata in porta carraia di accesso al garage. Secondo quando sostenuto da due Condomini (ricorrenti in Cassazione) le suddette opere avrebbero determinato il parziale abbattimento del muro condominiale si da pregiudicarne la stabilità oltre che un detrimento del decoro architettonico dello stabile; di qui la richiesta alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno (anche sulla scorta della invocata lesione dell’art. 1120 c.c.).

La Cassazione (n.4437 del 20 Febbraio 2017) è di contrario avviso; il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune legittima (secondo gli Ermellini) il singolo condomino ad apportare ad esso tutte le variazioni che gli consentano di trarre (dal bene in comunione) una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini a patto, però, di non pregiudicare agli altri l’uso del muro e di non alterarne la normale destinazione.

La Cassazione conferma pertanto le statuizioni del Giudice di merito che aveva rilevato come il condomino esecutore dei lavori fosse l’unico a poter usufruire (per le proprie esigenze) del varco di cui trattasi e che il detto ampliamento avesse comunque lasciato immutato lo stile architettonico della facciata.