In caso di sostituzione degli ascensori in un condominio del quale fanno parte anche negozi siti al piano terra, gli amministratori si trovano dinnanzi al problema se rendere partecipi (o meno) delle relative spese questi ultimi.
La Corte di Cassazione (Sent. 23222 del 27.09.2018) ha stabilito che, in assenza di una diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), le spese per la sostituzione degli ascensori divenuti obsoleti, sono da ripartire a mente dell’art. 1124 comma I c.c.
La detta norma stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Dunque anche i condomini proprietari dei negozi al pian terreno, anche se dotati di accesso autonomo dalla pubblica via, sono tenuti a partecipare alla spesa per la sostituzione degli ascensori.
A tal proposito la giurisprudenza ha infatti precisato che a differenza dell’installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 del codice civile e che l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto e in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne.