In tema di risarcimento del danno da violenza sessuale su un minorenne affetto da lieve ritardo mentale il quale frequentava la parrocchia e svolgeva la funzione di chierichetto, si è pronunciato il Tribunale di Como con sentenza del 14 gennaio 2016.

La detta sentenza scaturiva dalla richiesta di risarcimento del danno da reato già accertato con sentenza passata in giudicato, effettuata dai genitori del ragazzino, non solo nei confronti del Parroco colpevole della violenza, ma anche nei confronti di Parrocchia e Diocesi.

Riteneva infatti il Giudice la sussistenza, oltre che della responsabilità civile del reo già accertata penalmente, anche la responsabilità della Parrocchia e della Diocesi.

Ad avviso del Giudice la responsabilità diretta ex art. 2043 cc della Parrocchia è fondata sul rapporto organico sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrocchia, in quanto la condotta illecita del primo avrebbe trovato corso durante l’esercizio della comune attività parrocchiale, poiché il minore era appunto affidato alla cura e vigilanza del prete, sfruttando il concetto di minorata difesa non solo del ragazzo ma anche della famiglia fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto protetto.

Vi sarebbe invece una responsabilità indiretta della Diocesi ex art 2049 cc, fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che avrebbe il Vescovo per il diritto canonico, in rappresentanza della Diocesi.

Nella detta sentenza si statuiva anche, premesso che il più lungo termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto-reato, ex art. 2947,3 cc, si riferisce alla sola obbligazione principale collegata al reato e non alle obbligazione solidali, che gli effetti interruttivi della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt 2943 e 2945 cc, si estendessero, nel caso di specie, anche nei confronti dei codebitori solidali, sebbene non partecipanti al relativo giudizio penale.