La clausola claims made- comportante l’estensione della copertura assicurativa ai comportamenti anteriori alla stipula del contratto – è efficace se la domanda risarcitoria è proposta in corso di validità della polizza dal danneggiato contro l’assicurato, se quest’ultimo non era consapevole degli illeciti commessi o dell’intenzione del danneggiato di agire in responsabilità nei suoi confronti alla data di sottoscrizione della stessa polizza.

(Cass. Civ. Sez. III, 17 Febbraio 2014, n. 3622)

La clausola claims made consente che il contratto assicurativo per la responsabilità civile (fatta eccezione per la RCA nella quale la detta clausola non potrebbe operare) copra i rischi relativi alle richieste di risarcimento a patto che esse pervengano durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data di verificazione dello evento produttivo di danno .

Per effetto di tale clausola, pertanto, l’assicurato può beneficiare della copertura assicurativa per fatti già commessi al momento della stipula del contratto (a patto che non sia tuttavia già a conoscenza della potenziale lesività della condotta posta in essere e dunque della sussistenza di sinistri risarcibili già verificatisi).

La Corte ribadisce come la clausola claims made non rientri nella fattispecie astratta di cui all’art. 1917 c.c. bensì in quella prevista dall’art. 1322 c.c (contratto atipico meritevole di tutela).

La pronuncia in questione che conferma comunque la liceità della claims made non entra tuttavia nel dettaglio sulla questione relativa alla sua eventuale vessatorietà a mente degli art. 1341 -1342 c.c .

A tal proposito si può segnalare un orientamento che sembra prevalere in sede di merito (cfr. Trib. Milano 18 Marzo 2010, n. 3527) secondo il quale non sarebbe vessatoria la clausola claims made cosiddetta pura ma lo sarebbe nella ipotesi in cui (come spesso accade nella prassi) venissero inserite in polizza delle condizioni particolari che escludono e/o limitano la retroattività della copertura richiedendo che la condotta colposa ed il danno si verifichino durante il periodo di assicurazione o sino ad un numero determinato di anni precedenti alla stipula della polizza.