In caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova spetta al prefetto applicare le sanzioni accessorie.
Così ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza 1779/21, circa un ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti ad appurare lo stato di alterazione psicofisica ex art. 187 comma 8 cds, per il quale si era proceduto con messa alla prova con esito positivo.
Il Gip aveva applicato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei con confisca del mezzo in sequestro amministrativo.
La difesa proponeva dunque ricorso in Cassazione per violazione di legge per aver deciso il giudice penale relativamente ad un potere dell’organo amministrativo, chiedendo annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla revoca della patente e alla confisca con trasmissione degli atti al prefetto.
La Corte accoglieva il ricorso ribadendo che competente ad irrogare sanzioni amministrative accessorie è il Prefetto qualora il Giudice procedente dichiari improcedibilità per esito positivo della messa alla prova.
Prevede infatti l’art. 224 comma 3 cds prevede che in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato il Prefetto decida sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
L’art. 186 ter comma 2 cp prevede inoltre che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie ove previsto dalla legge.
La messa alla prova si diversifica dai lavori di pubblica utilità il quale estingue sempre il reato, dimezza la sospensione della patente, ma presuppone l’accertamento di responsabilità dell’imputato e l’inflizione allo stesso di una pena che poi viene convertita con il lavoro. In quest’ultimo caso gli art. 186 comma 9 bis cds e il 187 cds lasciano la competenza a decidere sulle sanzioni amministrative il giudice penale.
In conclusione secondo la Suprema Corte. Il giudice che faccia sentenza di estinzione del reato per messa alla prova non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria che poi verrà applicata dal competente prefetto ex art. 223 comma 4 cds.