L’Art. 36-ter DPR n. 600 del 29.09.1973 prevede che l’Amministrazione finanziari possa procedere (entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione) al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta.

Gli esiti dei predetti controlli sono comunicati al contribuente (o al sostituto di imposta) con la indicazione dei motivi posti alla base della rettifica degli imponibili, delle imposte, dei contributi ecc. anche al fine di consentire la indicazione di eventuali dati non considerati (o erroneamente valutati in sede di controllo formale) entro i trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.

La Corte di Cassazione (Sez. Tributaria) con la pronuncia n. 15311 del 04.07.2014 in merito alla corretta applicazione del summenzionato art. 36- ter, ha evidenziato i seguenti principi:

“Appare evidente, dal mero dato testuale della norma , che al più incisivo controllo previsto dall’art. 36-ter rispetto alla liquidazione ex. art. 36-bis, il legislatore abbia fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove il comma 4 in esame prevede l’obbligo della amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in una apposita comunicazione da effettuare al contribuente. Obbligatorietà, peraltro, riconosciuta anche dalla prassi (circ. n. 68.2001; circ. n. 77 del 2001 esattamente citate dalla contro ricorrente) la quale riconosce che la comunicazione dell’esito del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi di imposta operati dall’ufficio e di consentire allo stesso la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente anche al fine , a fronte della verifica della fondatezza dei rilievi effettuati dal contribuente di procedere con sollecitudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute, in tempo utile per usufruire del beneficio previsto dall’art. e DLGS n. 462.1997”.

La comunicazione di cui sopra assolve, pertanto, ad una chiara funzione di garanzia in favore del contribuente il quale (essendo pervenuto a conoscenza dei motivi) può sia regolarizzare il contenuto della dichiarazione, sia esercitare il proprio diritto di difesa o segnalare gli elementi non comunicati o erroneamente valutati in sede di controllo.

Tali principi (che se non rispettati danno luogo alla nullità della iscrizione a ruolo) sono stati recentemente ribaditi dalla Suprema Corte (Sez. Tributaria) con pronuncia n. 22489 del 04.11.2015:

“La cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex. art. 36-ter del DPR 29 Settembre 1973 n. 600, a pena di nullità poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente prima della iscrizione a ruolo.”

In caso di impugnazione di una cartella esattoriale sarà dunque utile tenere in considerazione i suddetti principi con particolare riguardo a quelli correlati alle conseguenze derivanti alle omissioni (comunicative) in cui potrebbe incorrere la amministrazione finanziaria.