Con la legge n. 300 del 29/09/2000, il legislatore ha voluto ampliare ed estendere il campo di punibilità a condotte truffaldine rimaste escluse dalla fattispecie di cui all’art. 640 bis cod. pen., introducendo nel nostro codice penale l’art. 316 ter.
Difatti, la norma punisce chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l’omissione di informazioni ricevute, ottenga indebitamente contributi, finanziamenti comunque denominati erogati dallo Stato o dall’Unione Europea, per un ammontare di € 3.999,96.
I giudici di legittimità hanno definito l’indebito beneficio quale risultato conseguito senza l’utilizzazione o la presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le informazioni richieste.
È evidente che la ratio della detta norma del legislatore consista nel perseguire anche la mera percezione sine titulo delle erogazioni al di là delle modalità attraverso cui viene attuata la indebita percezione, in aderenza al carattere sussidiario e residuale rispetto al contenuto dell’art. 640 bis (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”).
Cass. Pen. Sez. Feriale, Sent. n. 32748 del 7/09/2010.