Con una recente Sentenza (n. 22810 del 09.11.2015) la Cassazione (Sez. Tributaria) afferma che, ai sensi dell’art. 42 DPR n 600 del 1973, l’atto di accertamento tributario deve essere sottoscritto (a pena di nullità) dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale e, pertanto, non inciderebbe sulla sua validità la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 comma 24 del DL n.16 del 2012 convertito nella L. n. 44 del 2012.

La Consulta aveva infatti precedentemente stabilito il principio (Sent. 37.2015) secondo il quale sarebbe necessaria la qualifica dirigenziale anche del delegato alla firma dell’atto amministrativo in questione; la Cassazione ritiene invece che tale presupposto non sarebbe giustificato da alcun dato normativo e dunque risulterebbe infondato; in sostanza l’art. 42 del DPR 600.73 si limiterebbe a disporre che gli atti impositivi debbono essere firmati dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato senza che sia espressamente richiesta la funzione dirigenziale del capo ufficio.

In base a tale principio dunque la sorte degli atti amministrativi perfezionatisi prima della decisione della Corte Costituzionale di cui sopra non sarebbe condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale del soggetto firmatario dell’atto; la declarata incostituzionalità dell’art. 8 del D.L. 16.2012 non avrebbe dunque alcun impatto a carattere inertizzante sull’atto impositivo (proveniente da funzionario non appartenente alla carriera direttiva).

L’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con la precitata pronuncia (22810 del 09.11.2015) rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto all’indirizzo che si era andato via via consolidando presso i Giudici del merito che, in numerose occasioni, avevano dichiarato la illegittimità degli atti firmati dal funzionario non appartenente alla carriera direttiva (in tal senso si segnalano, tra le altre, Comm. Trib. Reg. Lombardia 31 Agosto 2015 n. 3699; Comm. Trib. Prov. Milano 10 Aprile 2015 n. 3222; Comm. Trib. Prov. Napoli Sent. 3818.15).

Non è difficile pronosticare che questa sentenza rischia seriamente di compromettere le aspettative del contribuente che , in sede di Giudizio di secondo grado (nel quale non si potrà non tenere in considerazione i principi espressi dalla Cassazione nel Novembre del 2015) potrebbe vedersi rovesciata la pronuncia (a lui favorevole) ottenuta al primo round.