Sicuramente dopo aver letto questa sentenza a qualcuno il caffè gli sarà andato di traverso.

La curiosa questione in oggetto ha come autore un cassiere di banca che veniva licenziato, poiché gli si contestava una giusta causa di licenziamento determinata da diverse mancanze, tra le quali il fatto che si sarebbe l’allontanato dalla propria postazione senza permesso per la “pausa caffè”, nonostante la presenza una numerosi di clienti in coda al suo sportello, creando un rallentamento delle operazioni sulle altre casse aperte.

Il cassiere però, dopo aver impugnato il licenziamento risultava vincitore dei primi due gradi di giudizio, ma dopo ben due passaggi in Cassazione la sentenza di appello veniva riformata.

Infatti, la Suprema Corte, proprio a riguardo all’“episodio del caffè”, sottolinea la circostanza che durante l’assenza-caffè del cassiere fossero presenti altri sportelli, non è un fatto decisivo ed idoneo ad escludere la gravità della condotta ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare, posto che la carenza di operatività di una cassa ha determinato, comunque, un rallentamento delle operazioni sulle altre casse cui i clienti erano indirizzati.

Dunque, questa sentenza classifica l’allontanamento dal posto di lavoro per la pausa caffè quale condotta idonea ad integrare causa legittima di licenziamento – classificazione che, va si precisa, viene formulata alla luce di un quadro di reiterati comportamenti inadempienti del lavoratore, per cui non è dato cogliere se sia da intendersi anche di per sé idonea in tal senso.