Con l’art. 3 comma 1 del Decreto Balduzzi il Legislatore sembra suggerire l’adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana. E’ evidente che l’adesione ad un modulo siffatto contribuisce a realizzare la finalità perseguita dal legislatore (contrasto alla medicina difensiva) in quanto viene alleggerito l’onere probatorio del medico e viene fatto gravare sul paziente anche l’onere di offrire dimostrazione giudiziale dell’elemento soggettivo di imputazione della responsabilità . Pertanto deve ritenersi che il legislatore abbia tracciato una riga orizzontale su tutta la giurisprudenza di Cassazione degli ultimi venti anni, riproponendo un orientamento arcaico risalente al 1999.

In conclusione il titolo di responsabilità è duplice: a) contrattuale per la struttura sanitaria ( ne deriva un termine prescrizionale più lungo e un onere probatorio più leggero per il paziente, in quanto informato al canone ex. Art. 1218 c.c); b) extracontrattuale per il medico (ne deriva un termine prescrizionale abbreviato a cinque anni e un onere della prova aggravato per il paziente.)

(Tribunale di Enna , 18 Maggio 2013 , n. 252)

Il Decreto Balduzzi sembra proprio aver compiuto una autentica rivoluzione nell’ambito della responsabilità medica ed in particolare sui principi che, da diversi anni, ne regolano il funzionamento . Il testo della norma (art. 3 comma 1 Decreto Balduzzi) é, a tal proposito, piuttosto chiaro : il medico (esercente la professione sanitaria) , in caso di responsabilità , risponde secondo i criteri di cui all’art. 2043 c.c.

Si tratta evidentemente di un cambio di passo che non lascia spazio a tanti dubbi e, in questo senso, il Tribunale di Enna ha evidenziato , senza mezzi termini , l’innovazione contenuta nella precitata norma.

Orbene al di la delle ragioni e degli intenti che hanno spinto il legislatore alla emanazione di siffatta norma (contrasto alla crescente responsabilizzazione dei sanitari con conseguente incremento della cosiddetta “medicina difensiva” , innalzamento dei costi per la proliferazione dei risarcimenti, fuga dal mercato delle compagnie assicurative ecc..) quel che maggiormente interessa all’operatore del diritto è l’aspetto legato alla impostazione della attività finalizzata a tutelare il paziente danneggiato che dovrà essere oggetto, probabilmente, di qualche rivisitazione.

Con la comparsa sulla scena del Decreto Balduzzi la via più semplice per il paziente danneggiato sembrerebbe quella di citare in giudizio solo la struttura sanitaria (per avvantaggiarsi degli oneri probatori per così dire alleggeriti) e chiederne la condanna in forza del combinato disposto ex. art. 1218 e 1228 c.c.

Ciò potrebbe comportare la netta deviazione del flusso di tutto il contenzioso verso le strutture sanitarie lasciando fuori dal processo civile il singolo medico o operatore sanitario .

Un altro aspetto che sarà sicuramente oggetto di ampi dibattiti riguarda il richiamo che il Decreto Balduzzi opera con riguardo agli art. 138 e 139 Cod. Ass. che vengono adottati quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno . Il primo problema che si porrà sarà quello relativo alla sua eventuale applicazione retroattiva : sul punto il Tribunale di Enna ha aderito a questa soluzione pur senza svolgere particolari argomentazioni sulla circostanza e sulle motivazioni che lo hanno indotto ad assumere tale presa di posizione.

Ad ogni modo vi saranno sicuramente spazi per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali che non mancheranno di ritornare sull’argomento.