CIRCOLAZIONE STRADALE: DANNO DA FERMO TECNICO
Con riferimento al danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando al fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo , anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
DANNO PATRIMONIALE FUTURO ANCHE AL SUPERSTITE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
Il fatto che il figlio della vittima , deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava.
PROVA LIBERATORIA IN CASO DI COLLISIONE TRA VEICOLI
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al 2° comma dell’art.2054 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente , ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. (Cass. Civ. , sez. III, 22 Aprile 2009, n. 9550 Pres. Petti – Est. Filadoro.)
RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA IN CASO DI INSIDIA STRADALE
scritto da Studio Legale Gori Ravagli & Associati
In relazione alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per le cose in custodia è intervenuta una pronuncia della Cassazione civile, ordinanza 3.2.15 n. 1896, la quale spiega la distribuzione tra le parti dell’onere della prova circa la responsabilità ex 2051 c.c..