Nel marzo 2025 è stato presentato un disegno di legge che introduce nell’ordinamento italiano un nuovo reato autonomo di “femminicidio” (art. 577-bis c.p.), punito con l’ergastolo. Il reato viene configurato quando l’omicidio è commesso verso una donna “in quanto donna” o per soffocare la sua libertà personale e il diritto all’autodeterminazione. L’obiettivo è allineare l’Italia agli obblighi internazionali in materia di violenza di genere.
La proposta di legge vuole riconoscere la natura strutturale e discriminatoria della violenza maschile contro le donne, vincolata a rapporti di potere asimmetrici.
L’analisi dei dati (Ministero dell’Interno, 2015–2024) mostra che:
- Gli omicidi di donne rappresentano una quota minoritaria degli omicidi totali, ma restano stabili nel tempo, a differenza degli omicidi di uomini che sono in calo.
- In oltre il 90% dei casi le vittime conoscono il loro aggressore, quasi sempre un uomo. Nel 57,4% si tratta del partner attuale, nel 12,7% dell’ex, nel 9,1% del figlio.
- Il fenomeno non è in aumento, ma mostra una resistenza forte rispetto alle misure già introdotte, dimostrando così la sua natura strutturale e radicata.
La violenza maschile contro le donne non si contrasta efficacemente solo con l’inasprimento delle pene.
- Il nostro ordinamento già prevede l’ergastolo (artt. 576 e 577 c.p.) per omicidi aggravati commessi da partner attuali o passati e nei casi di stalking.
- La criminologia dimostra che l’aumento delle sanzioni ha scarsa funzione deterrente per reati con una componente emotiva e culturale, spesso commessi in contesti non razionali.
- Le continue riforme (da stalking nel 2009, al Codice Rosso nel 2019, alla Legge Roccella 2023), seppur enfatizzate mediaticamente, non hanno inciso sui numeri.
La risposta penale agisce ex post, non modifica il contesto culturale che genera la violenza.
La tipizzazione autonoma del reato rischia di alimentare un “femminismo punitivo” (T. Pitch):
- Perseguita la protezione della donna attraverso il sistema repressivo dello Stato, ignorando il rischio di una nuova vittimizzazione simbolica.
- La donna, tutelata in quanto soggetto debole, risulta esposta a una rappresentazione passiva e dipendente dal sistema penale.
- L’enfasi sulla punizione distoglie l’attenzione da forme di empowerment e strumenti extrapenali.
La norma si rivolge solo alle “donne in quanto donne” (cisgender), escludendo persone trans o non binarie, spesso colpite da violenze di genere.
Questa selettività normativa:
- riproduce schemi binari e patriarcali che il testo vorrebbe superare;
- rischia di violare il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Un’aggravante (non un nuovo reato) sarebbe più coerente e rispettosa dell’uguaglianza sostanziale.
La creazione di un reato autonomo di femminicidio è soprattutto un intervento simbolico:
- segnala attenzione politica, ma non incide sulle cause profonde della violenza.
- rischia di creare false aspettative, alimentando il populismo penale e la delega totale al sistema repressivo.
La vera risposta deve essere integrata e strutturale, fondata su:
- potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio;
- educazione alla parità e cultura del rispetto;
- autonomia economica delle donne, servizi di welfare, conciliazione vita–lavoro;
- formazione di operatori giudiziari e sanitari.
Solo così si può agire sulle radici della violenza, evitando che il sistema penale sia l’unico strumento di risposta politica. Il dibattito attuale può essere opportuno, ma richiede un cambio di prospettiva: dalla protezione astratta, alla prevenzione concreta.
