Strasburgo: violato l’articolo 8 della Convenzione europea. Necessario ascoltare l’accusato prima di misure che incidono sulla vita privata.

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha censurato il sistema italiano degli ammonimenti per stalking, stabilendo come il provvedimento emesso dal questore senza aver prima ascoltato l’interessato costituisca una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea.

Il caso trae origine da un ammonimento disposto dal Questore di Roma nel 2015 nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori. Secondo i giudici di Strasburgo, l’interessato non ha avuto modo di presentare le proprie ragioni né di partecipare al procedimento, mentre il provvedimento non conteneva alcuna motivazione concreta sull’urgenza di intervenire senza contraddittorio. La Corte ha anche sottolineato che i tempi di notifica – avvenuta settimane dopo la richiesta della presunta vittima – contraddicevano qualsiasi esigenza di tempestività.

Non solo: neppure il prefetto, il TAR e il Consiglio di Stato avrebbero effettuato un controllo effettivo e indipendente sulla necessità della misura, limitandosi a confermare la linea della polizia. Per la CEDU, in assenza di un contraddittorio reale, il rischio è quello di consentire alle autorità amministrative di incidere in modo arbitrario su diritti fondamentali.

La decisione si allinea a una precedente pronuncia del 2023, nella quale la Corte aveva già affermato che qualsiasi atto capace di limitare diritti fondamentali deve essere sottoposto a un esame imparziale e che il destinatario deve avere la possibilità di contestare le accuse. Una posizione che, secondo alcuni operatori del diritto, potrebbe rallentare l’adozione di misure preventive nei casi sensibili di violenza di genere, ma che Strasburgo considera imprescindibile per evitare abusi.