Con la sentenza n. 37866/2025, la Corte di cassazione ha ribadito un principio fondamentale:

l’aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta solo quando le circostanze di tempo, luogo o persona riducono in modo concreto la capacità della vittima di reagire.

Non è sufficiente un contesto potenzialmente favorevole alla commissione del reato.

Serve un effettivo indebolimento della possibilità di difesa della persona offesa.

Il richiamo è alla nota decisione “Cardellini” delle Sezioni Unite (sent. n. 40275/2021), secondo cui:

le condizioni sfruttate dall’autore devono creare una reale vulnerabilità della vittima;

la semplice “idoneità astratta” non integra l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 c.p.

La vicenda riguardava due imputate, condannate in primo grado (rito abbreviato) per furto aggravato e violazioni della normativa antiriciclaggio.

La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo sussistente l’aggravante della minorata difesa.

Il motivo?

Il furto era stato commesso approfittando della calca creatasi durante una festa religiosa all’interno di un santuario: la ressa rendeva difficile accorgersi dell’azione e impediva alla vittima di reagire tempestivamente.

Per i giudici di merito, quella situazione aveva generato una vulnerabilità concreta, non meramente teorica.

Le imputate hanno impugnato la sentenza sostenendo che:

la mera presenza di una folla non avrebbe potuto, di per sé, integrare l’aggravante.

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la valutazione della Corte d’Appello.

Secondo la Suprema Corte:

la folla non comporta automaticamente una condizione di minorata difesa;

tuttavia, nel caso specifico, la calca aveva realmente limitato la capacità della vittima di percepire il pericolo e difendersi;

le imputate avevano agito consapevolmente, sfruttando tale situazione.

Pertanto, l’aggravante di minorata difesa richiede una difficoltà di reazione effettiva, non solo potenziale.

La folla è una circostanza neutra: può costituire minorata difesa solo se, in concreto, riduce la capacità della vittima di difendersi.

Nel caso esaminato, la calca durante la festa religiosa ha creato una situazione di vulnerabilità reale, sfruttata intenzionalmente dalle imputate.