Tra i reati di falsità personale vi è quello di sostituzione di persona previsto e punito ex art. 494 cp, illecito sempre più spesso realizzato mediante i social network.

Il suddetto reato per la configurazione richiede che chiunque al fine di procurarsi un vantaggio o arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, si sostituisce all’altrui persona, o attribuisce a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, oppure una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Trieste con sentenza del 24 maggio 2021.

Il vantaggio che l’agente intende perseguire può anche essere non patrimoniale e in sé stesso non illecito: tipico caso di chi utilizza un falso nome per venire in relazione con altre persone in rete.

La succitata sentenza ha statuito che la possibilità di utilizzare i servizi del sito internet, intrattenendo rapporti con altri utenti, indotti in errore, e condividendo contenuti appartenenti ad un’altra persona (come ad esempio la fotografia della persona offesa, nel caso di specie) è idonea a ledere l’altrui reputazione.

La giurisprudenza è concorde nell’affermare che integra il reato di sostituzione di persona la condotta di chi immetta in una chat a sfondo erotico, il numero di telefono di un’altra persona associato a nickname inventato, qualora agisca al fine di arrecare danno alla medesima (così Cass. pen. sez. V, 1882613).

Così come lo stesso reato è configurato da chi crea su social network un profilo che porta l’immagine di un’altra persona e abbia utilizzato, con tale falsa identità i servizi del sito (così Cass. sez. V, 22049/209 e sez. V, 25774/14).

Integra altresì tale delitto chi crei ed utilizzi una sim card servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso, a sua insaputa (così Cass. sez. V, 25215/20).