LO STATO DELL’ARTE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 157 del 11.11.2021

Con decreto legge 157 dell’11/11/2021, il legislatore è intervenuto sul cd. Decreto Rilancio (34/2020) emanando normative vocate al contrasto delle frodi in relazione agli interventi incentivabili sui fabbricati.
Al di là del fatto che la valutazione ed attestazione di congruità delle spese nell’ambito del superbonus 110% già esisteva in caso di sconto in fattura e cessione del credito, ora l’obbligo è esteso anche alla fruizione del medesimo bonus sotto forma di detrazione.
Per quanto possa interessare, dall’esame del testo legislativo, l’obbligo di attestazione della congruità parrebbe essere stato esteso a tutti gli incentivi e quindi al c.d. bonus facciate ed Ecobonus (caldaie ecc.).
Quello che però, si ritiene, debba essere tenuto nella massima considerazione (vedasi art. 119 D.L.34.2020 vigente a decorrere dal 12.11.21) non sarebbe tanto l’obbligo di acquisire il visto di congruità (che comunque potrebbe creare problemi dal punto di vista dell’individuazione del soggetto abilitato a renderlo tenendo conto delle responsabilità che andrà ad assumersi), ma il fatto che i parametri di congruità vadano reperiti (solo per il momento ed in via transitoria) nei prezziari regionali e provinciali e/o in listini ufficiali, delle locali CCIAA o ai prezzi correnti di mercato.
Con il decreto 157/21 e per talune categorie di beni (non specificate), il legislatore si è infatti riservato di intervenire attraverso un decreto del ministero competente che andrà appunto a fissare i prezzi “congrui” dei detti beni, ma ciò potrà avvenire, nella migliore delle ipotesi, solo dal 12.11.21 e sino all’emanazione del detto decreto ed a seguito della conversione del precitato D.L. 157/21.
Conti alla mano e tenuto conto che il decreto legge 157/21 è stato pubblicato ed è in vigore dal 12/11/2021 e che che dovrebbe essere convertito, a pena di decadenza (retroattiva), entro il 20/01/2022, solo entro 30 giorni rispetto alla data di ipotetica conversione verranno forniti (attraverso decreto ministeriale e nella migliore delle ipotesi) i parametri di congruità relativi ai costi degli interventi.
L’approccio è a dir poco discutibile in quanto, con l’entrata in vigore del decreto 157/21, si sono già posti dei “paletti” alla incentivabilità degli interventi, ma senza esplicitare quali e di che natura ed entità saranno i detti paletti.
Morale, ed al di là delle verifiche preliminari di natura tecnica dell’intervento e quindi della possibilità di beneficiare delle misure incentivanti, è lecito sostenere come l’approccio all’iniziativa meriti di essere ripensato nel metodo.
Come minimo, sarebbe necessario acquisire (a priori) quanto meno un computo metrico con analitica e specifica esplicitazione dei costi, che tenga conto dei parametri di prezzo di cui all’art.119 sopra citato al di fuori dei quali, ed in carenza di congruità, verrebbe a mancare il visto/attestazione di un soggetto abilitato che costituisce conditio sine qua non per accedere ai benefici.
Il detto computo metrico andrebbe a costituire la base ed il tetto massimo dei costi analiticamente definiti dell’intervento a cui fare poi riferimento nella valutazione delle offerte delle imprese che si candideranno per l’esecuzione delle opere.
Resta però il fatto che (ammesso e non concesso che il decreto 157/21 venga convertito con conseguente e successiva emanazione del decreto ministeriale di fissazione dei prezzi) si versa e si verserà in una condizione di incertezza pressoché assoluta posto che la predisposizione del computo metrico di cui sopra non potrà tenere conto di quei prezzi che verranno fissati solo con decreti ancora da pubblicare.
Il tutto con l’aggravante che, una volta che sovverrà detta pubblicazione, sarà ai prezzi fissati nei detti decreti che dovrà farsi riferimento per fare ragionevole affidamento sul fatto che la spesa prevista sia effettivamente congrua per l’Erario e quindi suscettibile di essere “vistata” con una certa tranquillità da un professionista che produca la relativa attestazione e, de relato, assolva a parte degli obblighi a cui è subordinata la possibilità di accedere ai benefici.
Si tenga inoltre presente che il decreto legge 157/21, che è già in vigore, spiega ed andrà a spiegare i propri effetti non solo su tutti gli interventi agevolabili da iniziare, ma anche su quelli in corso e non conclusi.
Ovviamente il problema è maggiore per quegli interventi che sono già in corso o che sono già stati contrattualizzati con le imprese affidatarie, ma anche per quelli da iniziare andranno adottate le massime cautele.
A rischio è infatti non l’intervento in sé, ma l’accesso ai benefici che allo stesso si riferiscono ed anche la possibilità che vengano revocati con ricadute sui proprietari (e/o condomini) che rischiano di essere chiamati a sostenere per l’intero la spesa degli interventi.

Rif. Testo artt. 119, 121, 122bis D.L 34/2020 nel testo vigente dal 12.11.2021