Un tema sicuramente di notevole interesse è rappresentato dalle questioni che sovente insorgono nel rapporto banca-cliente con riguardo alle richieste che quest’ultimo rivolge all’istituto bancario e che hanno ad oggetto la consegna di determinati documenti quali i contratti, documentazione inerente a singole operazioni e gli estratti conto.

Per quanto riguarda il contratto, l’art. 117 comma 1 Tub prevede l’obbligo della banca (nel momento in cui le parti concludono per iscritto l’accordo), di consegnarne copia al cliente; se questi dovesse poi richiede una nuova copia alla banca, questa non potrebbe rifiutarsi trincerandosi dietro al decorso del termine decennale (dalla stipulazione) previsto dall’art. 119 comma 4 Tub.

Tale norma si riferisce infatti alla documentazione riguardante singole operazioni mentre il contratto è l’elemento giuridico a monte delle singole operazioni che possono ritenersi dunque atti esecutivi del contratto di conto corrente. Sul punto anche la Giurisprudenza esprime un concetto assolutamente chiaro: “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti” (Corte Appello Milano 22 Maggio 2012 n. 1796).

Se dunque il rapporto di conto corrente non è ancora cessato non è neppure iniziato a decorrere il termine prescrizionale del diritto a ottenere copia del contratto che, quindi, la banca non è legittimata a distruggere.

Per quanto riguarda invece la copia dei documenti attestanti il compimento di singole operazioni l’obbligo di conservazione degli stessi, per un termine di dieci anni dal loro compimento, è stabilito dall’art 119 comma 4 Tub.

Un discorso un po’ più complesso attiene agli estratti conto. L’art. 2220 c.c. impone all’imprenditore di conservare le scritture contabili per 10 anni dalla loro ultima registrazione. Secondo alcuni autori la norma in questione riguarderebbe solo gli imprenditori e dunque non si potrebbe applicare alla Banca. La tesi non regge se solo si pensa che l’art. 2195 cc. stabilisce che sono soggetto all’obbligo della iscrizione nel registro delle imprese anche gli imprenditori che esercitano attività bancaria.

Un’altra tesi sostiene che gli estratti conto non sarebbero assimilabili alle scritture contabili che sarebbero rappresentate unicamente (art. 2214 cc comma 1 ) dal libro giornale e dal libro inventari; la stessa norma tuttavia (al comma 4) prevede l’obbligo per l’imprenditore di tenere anche le “altre” scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni della impresa (e gli estratti conto non potrebbero che essere le altre scritture cui la norma fa riferimento).

Per quanto riguarda il dies a quo e dunque la questione relativa al calcolo del termine decennale correlato all’obbligo di conservazione degli estratti conto, lo stesso dovrà coincidere con quello che da atto della chiusura del conto a saldo zero (o perché il cliente ha prelevato le somme presenti sul conto o perché ha pagato il saldo negativo o perché vi è stato il passaggio a sofferenza della posizione).

In tale ultimo caso (chiusura conto con saldo negativo) la banca sarebbe comunque onerata a produrre in giudizio tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto (anche se antecedente al decennio) sino alla sua estinzione (Cass. 18.09.2014 n. 19696).

Se infatti la banca non fosse in grado di produrre tutti gli estratti conto ma solo quelli dell’ultimo decennio e il primo estratto evidenziasse un saldo negativo per il cliente , la prima vedrebbe azzerato il conto.