Il Disegno di Legge (c.d. Ddl Gelli) di riforma della responsabilità dei medici e del personale sanitario approvato lo scorso 28 gennaio alla Camera, passa ora all’esame del Senato. La riforma stravolge l’intero sistema delle norme civili e finisce per modificare anche quelle sulla responsabilità penale già di recente aggiornate dalla nota Legge Balduzzi.

Sotto il profilo penale il medico non sarà più responsabile, neppure per colpa grave, se rispetta le linee guida e best practice; infatti l’art. 6 del Ddl prevede l’inserimento dell’art. 590-ter del codice penale rubricato come “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, il quale dispone che: “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” (queste saranno pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità e aggiornate ogni due anni).

In materia di responsabilità civile l’art. 7 del Ddl rubricato “responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria”  istituisce un doppio binario di responsabilità in quanto occorrerà distinguere tra:

– l’esercente la professione sanitaria, per il quale la riforma prevede un regime di  responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., dunque, con onere della prova a carico del danneggiato e prescrizione quinquennale;

– strutture sanitarie o sociosanitaria pubblica o privata per le quali la responsabilità resta di natura contrattuale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico della struttura (per il danneggiato sarà sufficiente allegare l’inadempimento e l’entità del danno subito), ed in tale caso la prescrizione sarà ordinaria, quindi decennale.

Sul piano processuale l’art. 8 del Ddl prevede inoltre quale condizione di procedibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento di un danno medico, il deposito di un “ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” ex art. 696 bis c.p.c. Il detto procedimento prende pertanto il posto della negoziazione e della mediazione, che non saranno più obbligatorie.

Altre novità riguardano: l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private di stipulare polizze assicurative per danni medici, l’introduzione di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione della struttura sanitaria, la previsione di un’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico, azione che potrà essere esercitata soltanto per dolo o colpa grave e nel limite dell’importo pari a tre annualità di retribuzione del sanitario.