Con ordinanza n. 2977 del 2019 erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni: 

«se il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell’adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative.

 Se per il principio di immutabilità del giudice, ex. 525, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative, è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati».

Con sentenza n. 41736/2019, depositata il 10 ottobre 2019, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:

il principio di immutabilità, previsto dall’art. 525 c. 2 prima parte c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati se non espressamente modificati o revocati»;

il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione della stessa»;

il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c. 2 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.

Il caso esaminato dalla Cassazione era il seguente:

la Corte di appello aveva ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata emessa in violazione del principio di Immutabilità del giudice previsto dall’art. 525, comma 2, c.p.p., (secondo cui “alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento“), in quanto il collegio giudicante era stato modificato tra la prima udienza di apertura del dibattimento e l’ordinanza di ammissione delle prove, e le udienze successive nelle quali erano stati assunti i mezzi di prova testimoniale. Dunque la Corte D’Appello aveva ritenuto che alla deliberazione avessero concorso giudici differenti da quelli che avevano partecipato al dibattimento, inteso in tutti i momenti successivi alla sua dichiarazione di apertura.

Inoltre, era Stata giudicata irrilevante la circostanza che le parti avessero prestato consenso all’uso delle prove acquisite dal precedente collegio, giudicando la nullità assoluta della sentenza.

Il Procuratore generale presso quella Corte aveva fatto ricorso sostenendo che il primo collegio si era limitato ad ammettere, con ordinanza, le prove, prima che intervenisse il mutamento della sua composizione.

Nell’ordinanza di rimessione si è tenuta presente la Sentenza SSUU 17 febbraio 1999 , p. u. 15 gennaio 1999, Iannaso, ove si afferma che nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento del giudicante, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Nell’enunciare tale principio la Corte sottolineò che, allorquando nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali.

Le Sezioni Unite in sentenza 41736/19, hanno:

in primis sostenuto come non si possa ritenere che la necessità di rinnovazione riguardi le sole attività istruttorie, in quanto l’art. 525, comma 2, prima parte, fa espresso riferimento al dibattimento, e tale non può che essere quanto meno quello che ha inizio dopo la dichiarazione della sua apertura e non solo l’istruzione dibattimentale.

Nella nozione di “dibattimento” ex art. 525, comma 2, prima parte, rientra anche la dichiarazione della sua apertura ex art. 492 c.p.p.

In secondo luogo hanno chiarito come non sia necessario che il giudice, nella nuova composizione, rinnovi formalmente l’ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diverso e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia. Ciò per il principio di conservazione degli atti giuridici, che mira a soddisfare l’esigenza di contenere, per quanto possibile, i tempi di durata del processo.

In pronuncia viene chiarito poi che la garanzia dell’immutabilità del giudice di cui alla Convenzione EDU, e della giurisprudenza della Corte, si riferisce agli esami dibattimentali, e non certo ai provvedimenti accessori, strumentali ai fini della celebrazione del giudizio, in quanto non definitivi, e quindi sempre revocabili dal giudice come conclusivamente composto.

La Corte precisa poi che la rinnovazione del dibattimento non deve essere espressamente disposta, poiché le parti sono certamente in grado, con un minimum di diligenza, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste. l’ordinanza di ammissione delle prove, resa ex art. 495 c.p.p. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione, non va formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata. In tale situazione, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 c.p.p., ovvero presentare nuove richieste di prova.

Inoltre, le SSUU si sono poste i seguenti problemi:

se la ripetizione degli esami vada disposta soltanto su richiesta di parte, e se sì, chi sia legittimato a formularla e se detta richiesta debba essere comunque accolta o possa essere rigettata.

Sul primo punto la corte ha statuito che l’ammissione di una qualsiasi prova può essere disposta soltanto su richiesta formulata.

Circa le parti legittimate a formulare detta richiesta, le regole riguardanti l’ammissione delle prove non cambiano per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento, trovando così applicazione, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l’art. 468, comma 1, dovendosi, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

E’ delineata anche la facoltà di presentare nuove richieste di prova, con la possibile concessione, se la parte interessata ne faccia richiesta, di un breve termine per consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei modi indicati dal citato art. 468 c.p.p.

Anche in caso di rinnovazione del dibattimento, al giudice è attribuito il potere-dovere di valutare, preventivamente l’utilità di qualsiasi attività istruttoria ai fini della sua ammissione.

Si è chiarito anche che rimane l’utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 c.p.p., dopo la ripetizione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile).

Circa la rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione affermando che:

il consenso non è necessario, quando la ripetizione dell’esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile

il consenso è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, e 179 c.p.p., quando la ripetizione dell’esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto.

In sintesi le succitate Sezioni Unite di Cassazione con la pronuncia dell’ottobre 2019 hanno sancito  che:

«il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

«l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».