Chi circola con la radio all’interno dell’auto ad un volume tale da far scattare l’allarme delle altre autovetture in sosta commette reato.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 2685/19: per condurre ad una condanna per il reato di disturbo alle persone non sarebbero indispensabili neppure gli accertamenti per provare che è stata superata la soglia di normale tollerabilità, basterebbe invece la testimonianza di una Pubblico Ufficiale, il quale era intervenuto ed aveva operato il sequestro delle casse in qualità di corpo del reato.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro la decisione del Tribunale di Messina che aveva assolto l’imputato il quale dopo le 21.30 aveva circolato in zona abitata con l’audio a tutto volume, con la formula perché il fatto non sussiste.

Il Pubblico Ministero, in quanto consentito per le contravvenzioni con pena alternativa all’arresto, impugnava direttamente la sentenza per Cassazione, la quale pronunciandosi ha precisato: “che la violazione scatta anche in assenza di soggetti determinati qualora venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.

E’ stato ritenuto sufficiente l’esame del poliziotto che aveva operato il sequestro dello stereo e testimoniato che la musica era così alta da far scattare gli allarmi di tutte le auto in sosta.