Il Tribunale di Torino (con la Sentenza 657.2017) ha affrontato, tra le altre questioni, quella avente ad oggetto l’obbligo dell’assicurato a far riparare il proprio veicolo da un carrozziere convenzionato con la compagnia di assicurazioni in cambio di uno sconto sul premio.

Stando alla decisione del Tribunale piemontese, la clausola del contratto assicurativo che prevede tale vincolo deve ritenersi vessatoria e dunque, ai fini della sua efficacia, è necessario che venga dimostrato che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa oppure che sia stata approvata mediante sottoscrizione in corrispondenza del punto in cui la clausola stessa è inserita.

Secondo i giudici torinesi la clausola che contempla l’impegno dell’assicurato a consegnare per le riparazioni del caso il proprio veicolo ad una carrozzeria convenzionata (pena l’applicazione di uno scoperto) configurerebbe una “restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”; come tale rientra tra le clausole vessatorie che necessitano di specifica approvazione a mente degli art. 1341 e 1342 cc.