La Corte di Cassazione, Sez. VI-3 Civile, con la recentissima ordinanza n. 22066 dell’11 settembre appena passato, stabilisce con chiarezza che l’accertamento clinico strumentale obiettivo non sia da ritenere quale unico mezzo probatorio per il riconoscimento di una lesione micropermanente a fini risarcitori; salvo la sola e residuale ipotesi del caso della patologia, difficilmente verificabile sulla scorta della sola visita del medico legale, suscettibile di riscontro oggettivo pertanto esclusivamente attraverso l’esame clinico strumentale.

Non si tratta di un nuovo assesto per il Giudice di Legittimità, la cui pronuncia si colloca, a ben vedere, nel solco di precedenti richiami (Cass. 18773/2016, 1272/2018), ma andiamo per ordine.

La fattispecie sotto la lente di ingrandimento dei giudici di piazza Cavour traeva origine da un sinistro stradale in occasione del quale tre persone rimanevano lesionate con postumi di lieve entità non comprovati da refertazione di diagnostica per immagini.

Ebbene il Giudice di Pace di Lauro, chiamato per primo a decidere sulla domanda di risarcimento anche circa l’invalidità permanente domandata dai danneggiati, riteneva che il danno biologico non fosse risultato accertato in conformità alla previsione dell’art. 32, comma 3 ter D.L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27 del 2012, mancando la diagnostica per immagini; negava così il risarcimento del danno correlato all’invalidità permanente, accogliendo la domanda esclusivamente in relazione ai giorni di inabilità temporanea subiti dagli attori.

Il Tribunale di Avellino – interpellato in secondo grado dagli attori che impugnavano la pronuncia suddetta nella parte in cui negava il risarcimento del danno biologico – confermava la sentenza del giudice di prime cure affermando, tra l’altro, che: “nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente (art. 32, comma 3 ter) considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (art. 32, comma 3 quater)“;

A questo punto i danneggiati ricorrevano in Cassazione.

Il Giudice di Legittimità, accogliendo il primo motivo degli attori tramite il quale questi deducevano violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, fra gli altri dell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater del D.L. n. 1 del 2012, conv. con L. n. 27 del 2012 (le cui disposizioni richiedono che il danno biologico vada accertato secondo i criteri scientifici di tipici della medicina legale – visivo, clinico, strumentale –, non gerarchicamente ordinati tra loro, ma semmai alternativi), stabilisce che: “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente […] l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori”.

La Corte aggiunge in particolare che: “ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale”, consentendo chiaramente, con tale assesto, la validità a fini risarcitori del semplice accertamento con criterio visivo compiuto dal medico legale.