Recentemente l’Italia è stata interessata da un importante fenomeno atmosferico (che i media hanno appellato con il noto termine “Burian”) che ha ricoperto molte strade, piazze e marciapiedi di neve e ghiaccio. Numerosi, di conseguenza, i casi di cadute e di incidenti che hanno interessato in particolare i pedoni.

Sorge a questo punto spontaneo chiedersi: chi dovrà eventualmente rispondere dei danni subiti da questi ultimi ?

L’elemento che, sul punto, entra in gioco è la responsabilità del custode a mente dell’art. 2051 c.c. che prevede (in capo a quest’ultimo) l’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che il bene costituisca o rappresenti un pericolo per la collettività.

Custode è evidentemente la amministrazione pubblica o privata che gestisce una strada o un marciapiede (come anche il titolare di un esercizio commerciale che apre i propri locali al pubblico o il condominio per le aree comuni e quelle pubbliche di pertinenza e prossime ai suoi accessi ecc.)

Il custode può liberarsi dalla presunzione di colpa che grava sulla di lui sfera giuridica provando che il fatto è riconducibile al caso fortuito ovvero ad un fattore esterno ed imprevedibile o comunque al fatto stesso della vittima (che si è procurata il danno, ad esempio, a causa di una sua mera disattenzione o imprudenza).

Come si legge in una nota pronuncia della Cassazione (15720.2011), il caso fortuito può essere rappresentato anche da “una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante la attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.

Occorre tuttavia rilevare come allo stato attuale e tenuto conto del fatto che le evoluzioni metereologiche sono oggetto di indagini scientifiche sempre più approfondite, risulterebbe difficile per il custode sostenere come (ad esempio) la nota perturbazione Burian non fosse prevedibile e con essa i suoi correlati effetti.

Una evoluzione del concetto di responsabilità per colpa da cosa in custodia dunque non potrà più prescindere da quegli elementi cosiddetti di “allerta” suggeriti dalla scienza e che divengono di pubblico dominio.

E’ comunque pur sempre evidente come una eventuale responsabilità del custode, reo di non aver adottato strumenti di prevenzione dinnanzi a situazioni ampiamente prevedibili (come la perturbazione Burian), ben possa essere attenuata (sotto il profilo del concorso ex. art. 1227 c.c) se non esclusa completamente dalla condotta stessa del danneggiato che non ha magari prestato la dovuta attenzione e cautela che si richiede nell’affrontare situazioni notoriamente insidiose quali una strada ghiacciata o innevata.