L’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti è vietato a minori di 18 anni, donne in stato di gravidanza,
soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie alla cute, soggetti che non si abbronzano (o che si scottano) facilmente all’esposizione al sole.

Lo stabilisce il D.M. 12 maggio 2011, n. 110 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 163) con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, ha definito le direttive alle quali i centri estetici devono adeguarsi in materia di macchinari, procedure e cautele d’uso al fine di garantire una maggiore sicurezza sia agli operatori che agli utenti.

In particolare il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 luglio 2011, prevede:

  • Apparecchi ad uso estetico: aggiornato l’elenco delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico contenuto nella Legge 4 gennaio 1990, n. 1 che disciplina l’attività di estetista (per ogni apparecchio viene fornita una scheda tecnico-informativa che ne definisce caratteristiche, modalità di esercizio, cautele d’uso e indica le norme tecniche da applicare.
  • Solarium per l’abbronzatura: oltre ai divieti già elencati ad inizio nota, l’utilizzo è comunque sconsigliato a chi ha molti nei, ai soggetti con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza, a chi assume farmaci, che, in alcuni casi, aumentano la fotosensibilità agli UV. Nel centro estetico, prima del trattamento, è necessario informare i clienti sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV e dovranno essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni e cautele d’uso.

Apparecchi a luce pulsata: l’impiego di apparecchiature per depilazione a luce pulsata è riservato a personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica, in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare. Il decreto prevede l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, di proteggere gli occhi con occhiali protettivi o sistemi equivalenti. Previsto inoltre il divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.