L’art.186 del cds prevede la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza.
Quando l’autovettura è intestata a persona diversa dal conducente, non potendosi applicare la confisca del veicolo nei confronti di un soggetto che sarebbe estraneo al reato, la sospensione della patente di guida per il trasgressore sarebbe raddoppiata.
Al quesito se la sospensione della patente scatti anche nel caso di auto cointestata ha risposto la Cassazione (Cass. sent. n. 28173/21 del 23.07.2021.): se il veicolo è cointestato non c’è raddoppio della sospensione della patente ma vi è comunque la confisca del veicolo.
Ad esempio, è il caso di un’auto intestata alla moglie in caso in cui la coppia sia in regime di comunione dei beni: se lo stato di ebrezza risulterà superiore a 1,5 g/l la sospensione patente non può essere raddoppiata ma l’auto apparterrà allo stato, cioè può essere venduta senza che il comproprietario possa opporsi.
Secondo la Suprema corte, quando il Codice della strada parla di appartenenza del veicolo non fa riferimento alla mera intestazione, ma proprio al dominio sullo stesso ossia il potere di utilizzo a prescindere dal fatto che ne sia esclusivo proprietario.
